NORME DI LEGGE RIGUARDANTI LE BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA – Le biciclette elettriche devono rispondere a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 30 gennaio 2003 che specifica quali devono essere le carattewristiche delle biciclette elettriche. Tale decreto riprende la direttiva europea 2002/24/CE e definisce biciclette elettriche a pedalata assistita le biciclette dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Anche secondo l’articolo 50 del Codice della Strada, sono considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare . La legge è chiara e non fa alcun riferimento ad eventuali possibilità di tenere accelerato il mezzo. Il motore ”stacca” quando il passeggero smette di pedalare. Certamente si può superare la velocità di 25 km/h, ma raggiunta questa velocità il motore deve staccare.
Le sanzioni previste per la guida di un mezzo non regolamentare sono pesanti : Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di certificato di circolazione (art. 97 commi 7 e 14 CDS, sanzione pecuniaria Euro 131,00); sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di copertura assicurativa (art 193 commi 1 e 2 CDS, sanzione pecuniaria Euro 716,00); fermo amministrativo del veicolo per giorni 30 per mancanza della targa (art. 97 commi 8 e 14 CDS, sanzione pecuniaria Euro 65); Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo se il conducente senza casco (art. 171 commi 1, 2, 3, CDS, sanzione pecuniaria Euro 68,00; fermo amministrativo del veicolo per giorni 60 se il conducente è minorenne senza patentino. Dal 1 ottobre 2005 anche se conducente maggiorenne senza patentino non possessore di patente di guida (art. 116 comma 13 bis CDS, sanzione pecuniaria Euro 516,00).
Sotto il profilo giuridico la bicicletta elettrica o e-bike non a pedalata assistita è assimilata a un ciclomotore [art. 18 OETV (ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali)].
Si distingue poi tra: CICLOMOTORI LEGGERI (art. 18 lett. b n. 1 OETV) per le biciclette elettriche a un posto con un motore elettrico la cui potenza massima è di 0,5 kW e che senza l’aiuto della forza muscolare raggiungono una velocità massima di 20 km/h, oppure CICLOMOTORI (art. 18 lett. a n. 2 OETV) nel caso raggiungano la velocità di 25 km/h.
Norme di legge sulle bici Elettriche
Condividi